Normativa di riferimento


Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati;
(lettera così modificata dall’art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

 


 

  

Sezione non applicabile agli Ordini professionali: la Delibera 777/2021 dell'ANAC ha infatti stabilito che "per quanto concerne l'articolo 32 [del d.lgs 33/2013] sui servizi erogati, si rappresenta che gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati".