Normativa di riferimento


Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 


 

 

 

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vicenza non versa nè percepisce canoni di locazione o di affitto.