Privacy e scontrino parlante medicinali
(tratto da ”IL Sole 24 ore”)
 
Il contenuto del cosiddetto «scontrino parlante» (introdotto dall’articolo 1, comma 28, legge 296/2006), riportando dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto, ha da sempre suscitato perplessità in ordine alla sua compatibilità con la normativa in tema di privacy.
Sul punto si è da poco espresso il Garante con una prescrizione (documento pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 104 del 7 maggio 2009) che chiarisce cose possa e debba contenere tale scontrino.
La normativa con la quale è stato introdotto lo scontrino parlante stabilisce che lo stesso debba riportare, affinché il contribuente possa avvalersi dei relativi benefici fiscali, la «natura, qualità e quantità» dei farmaci acquistati.
Prima dell’intervento del Garante, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che per «qualità» si dovesse intendere la denominazione del farmaco, che andava riportata insieme al codice fiscale del paziente ed alla natura e quantità dei medicinali acquistati.
Il Garante, al contrario, ha stabilito che, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale debba riportare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del farmaco anziché la menzione in chiaro della denominazione dello stesso, oltre al codice fiscale del paziente e dalla natura e quantità dei medicinali acquistati.
Riportando il numero Aic è possibile identificare in modo univoco il farmaco, specificandone la «qualità», senza però rilevare dati legati alla salute del contribuente che emergerebbero qualora si riportasse la denominazione in chiaro del farmaco, facilmente ricollegabile a una determinata patologia.
Il numero Aic viene infatti rilevato grazie alla lettura ottica del codice a barre del farmaco e riportato sullo scontrino in sostituzione della denominazione in chiaro del farmaco.
L’agenzia delle Entrate, entro tre mesi dal provvedimento del Garante, dovrà fornire indicazioni per poter rendere operative le prescrizioni dello stesso, mentre ì titolari del trattamento di dati personali che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni non oltre il primo gennaio 2010.
 

A cura del Dr. Marco Perelli Ercolini