Comunicazioni della Agenzia delle Entrate

 

Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010

Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’ 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso.

 

Compensazioni a maglie strette, appuntamento al 2010

La tempistica sull’entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d’importo minimo annuo per la sua applicazione (10.000 euro) e l’introduzione di specifiche modalità di trasmissione all’Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione. Misure queste il cui effetto è conseguentemente legato all’intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali.

Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell’ambito dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.

 

Adeguamento agli studi di settore, già rateizzabile il versamento Iva in scadenza il 6 luglio

Il decreto anticrisi dell’1 luglio 2009 (art. 15, comma 6 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.

I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo.

L’Agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l’eventuale rateazione.

Erogazioni liberali a Onlus. Porte aperte alla deducibilità della trattenuta sullo stipendio

Il dipendente che effettua donazioni in favore di una o più Onlus tramite il proprio datore di lavoro può optare, in alternativa alla detrazione del 19 per cento in occasione del conguaglio, anche per la deduzione dell’intera somma in sede di dichiarazione dei redditi. Lo precisa la risoluzione n. 160/E del 15 giugno.

L’Agenzia delle Entrate torna, dunque, sulla possibilità di fruire di benefici fiscali in occasione di erogazioni liberali effettuate mediante trattenuta diretta sullo stipendio.

Benefici fiscali concessi, tuttavia, a condizione che sia consentita la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante. A tale scopo, nel confermare le regole già illustrate con la risoluzione n. 441/E del 2008, l’Amministrazione chiarisce che la scelta del dipendente, tra la detrazione o la deduzione, deve risultare da una espressa dichiarazione da lui sottoscritta, contenuta nel modulo di adesione all’iniziativa oppure in un apposito modulo ad hoc. Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà farsi carico di far attestare da ogni Onlus l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente.

A cura del Dr. Marco Perelli Ercolini