Pubblica Amministrazione - Lavoro Straordinario sempre autorizzato.
Il lavoro straordinario reso dai dipendenti pubblici è retribuibile a condizione che sia stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti.
Consiglio di Stato, sezione V, 4 giugno 2009, n. 3460 (in precedenza in campo medico anche Cds 3117/2001 e Tar Sicilia 139/2004 e ultimamente Tar Sardegna 48/09)
In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie nemmeno esperendo una generica azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., poiché secondo l’indirizzo confermato anche dalla Cassazione, tale azione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Detto riconoscimento si può manifestare in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della p.a. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, ma non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.
Peraltro il pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale, può essere preteso in quanto legittimo quando lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell’amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843), oppure, quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l’assenza dell’autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).
Se le ore di lavoro straordinario per essere pagate debbono essere sempre preventivamente autorizzate, differente è la richiesta di risarcimento per le prestazioni lavorative espletate nel giorno destinato al riposo settimanale senza avere successivamente fruito, per esigenze di servizio, al riposo compensativo.
L’articolo 22 del Ccnl 5 dicembre 1996 non impedisce che l’espletamento del servizio festivo debbe essere risarcito al dipendente con una somma che, in via equitativa, si determina moltiplicando il numero delle ore svolte per l’indennità di straordinario dovuta nel periodo di riferimento.
A cura del Dr. Marco Perelli Ercolini.