Divieto di lavoro dopo un aborto


L’aborto dopo il 180esimo giorno è considerato parto e pertanto alla donna spetta l’indennità economica e l’astensione dal lavoro per 3 mesi.Inoltre, secondo il Ministero del lavoro (interpello numero 51 del 5 giugno 2009) il divieto di adibizione della donna in caso di aborto dopo il 180esimo giorno non decade né in presenza dell’esplicita rinuncia della lavoratrice al diritto di fruire del periodo di congedo obbligatorio post partum, trattandosi di diritto indisponibile, né tanto meno in presenza dell’attestazione da parte del medico curante e/o del medico competente dell’assenza di controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa. L’inosservanza al predetto divieto, infatti, costituisce ipotesi di reato penalmente sanzionata, indipendentemente dall’accertamento in concreto delle condizioni psicofisiche della puerpera, poiché l’illecito ricorre sulla base della semplice presunzione, operata dal Legislatore, della idoneità della condotta a ledere, o semplicemente mettere in pericolo, la salute della lavoratrice nel periodo di congedo post partum. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità riconoscendo che “lo stato effettivo di salute della donna in tale periodo può risultare indifferente al datore di lavoro considerata l’obbligatorietà in ogni caso dell’astensione dal lavoro”

(v. Cass. civ., Sez. Lav. n. 2466/2000)


.MIN. LAVORO Interpello 5 giugno 2009 n. 52


A cura del Dr. Marco Perelli Ercolini