il prossimo 31 dicembre scadrà il termine per completare il triennio formativo 2020-2022 relativo ai crediti ECM.

E’ necessario quindi che tutti i professionisti Medici ed Odontoiatri iscritti all’Albo completino il percorso formativo regolarizzando la propria posizione per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) ha fornito agli Ordini provinciali l’elenco dei Medici e degli Odontoiatri non in regola con l’obbligo formativo. A rigor di legge, gli Ordini avranno l’obbligo di intervenire con gli strumenti di propria competenza nei confronti dei colleghi inadempienti.

Si ricorda inoltre che la stessa Legge Gelli e s.m.i. prevede che in caso di richiesta di risarcimento danni per colpa professionale, il contratto di assicurazione possa essere ricusato dalla compagnia assicurativa se il professionista non ha adempiuto all’obbligo formativo

E’ importante quindi porre la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate che riassumono le regole stabilite in tema di obbligo formativo dalla Commissione nazionale ECM

  • Per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019 il recupero dei crediti mancanti era consentito fino al 30.06.2022. Per i professionisti che abbiano necessità di recuperare i crediti ECM relativi al triennio 2014/2016 il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della regolarità del triennio precedente, attingendo da eventuali crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari per il triennio 2017-2019.
  • Per il triennio 2020/2022 l’obbligo formativo è pari a 150 crediti da conseguirsi entro il 31.12.2022 (salvo esoneri, riduzioni, esenzioni). A tale proposito la Commissione nazionale ECM con delibera 23.09.2021 ha definito il Dossier formativo per il triennio 2020/2022 e conseguentemente la FNOMCeO ha attribuito d’ufficio a tutti i professionisti il bonus previsto di 30 crediti ; inoltre il DL 22 dell’8/4/2020, modificato dalla Legge 77 del 17/7/2020 aveva previsto un ulteriore bonus cosiddetto Covid pari ad un terzo del debito formativo per i professionisti che durante l’emergenza da Covid 19 abbiano continuato a svolgere l’attività professionale. Tale bonus viene calcolato nella misura di 1/3 non dell’obbligo formativo standard di 150 crediti ma al netto delle riduzioni acquisite (ad es per costruzione del dossier formativo o per riduzione derivante da formazione del triennio precedente). Ad esempio per un fabbisogno di 70 crediti residuo al netto delle riduzioni precedenti il bonus Covid è pari a 23,33 crediti (1/3 di 70) per il triennio 2020/22.
  • Il DL 101 del 31/7/2020 ha previsto per il triennio 2020/2022 un obbligo formativo in tema di radioprotezione pari al 10% dei crediti complessivi del triennio per medici specialisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e del 15% per medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare. Tale percentuale va calcolata sul debito formativo effettivo, cioè sempre al netto delle riduzioni ottenute (es 10 o 15% di 70 dell’esempio precedente) Il 50% di tali crediti può essere ottenuto con autoformazione: quest’ultima non può superare nel complesso il 20% dell’obbligo formativo triennale.
  • Il professionista può inserire la richiesta di riconoscimento di attività di formazione individuale, cioè non organizzata da provider, che comprende oltre all’autoformazione anche attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero: tale richiesta deve avvenire su apposita modulistica presente sul portale Co.Ge.A.P.S. cliccando Crediti individuali. Il totale dei crediti acquisiti con tali modalità non deve superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.
  • La Commissione nazionale per la Formazione continua con delibera del 14/12/2021 ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno di età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del paragrafo 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (scaricabile dal sito Age.Na.S.). Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario della professione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM previsto per i professionisti in attività. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione. L’ operazione è eseguibile accedendo all’area riservata di Co.Ge.A.P.S tramite SPID o CIE.
  • Relativamente ad esoneri ed esenzioni si ricorda che questi sono diritti del professionista che sospendono temporaneamente l’obbligo ECM: gli esoneri riguardano la frequenza di master universitari, il corso di formazione specifica in medicina generale etc; le esenzioni riguardano assenza per malattia, congedo per maternità e paternità etc. Cliccando al seguente link si possono visualizzare tutte le situazioni valide per l’esenzione o l’esonero: Esoneri/Esenzioni_ECM
  • La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ecm dei Medici che svolgono l’attività di medico competente prevede due requisiti: a) soddisfacimento dell’obbligo formativo ecm triennale, secondo le regole in vigore nel triennio di riferimento; b) acquisizione di crediti ecm pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro”.
  • Infine si ricorda che la legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio 2023/2025 l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile.

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE:

  • Per prima cosa il professionista deve registrarsi sul sito cogeaps.it tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica). Esiste anche l’app Co.Ge.A.P.S. che si può scaricare sul cellulare. Per chi non fosse fornito di SPID o CIE di seguito i due link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ e https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/rilascio-e-rinnovo-in-italia/
  • In fase di registrazione sul sito Co.Ge.A.P.S selezionare FNOMCeO come Federazione di appartenenza
  • Completare la registrazione con i dati personali indicando anche l’attività professionale e la disciplina in modo che Co.Ge.A.P.S possa calcolare l’effettivo debito formativo
  • Sul sito comparirà l’elenco degli eventi cui il professionista ha partecipato ed i crediti ECM ottenuti. Normalmente la registrazione dei crediti ha una latenza di circa 90 giorni, 120 se in modalità FAD in quanto i dati vengono inviati dall’organizzatore alla chiusura dell’evento online. E’ quindi importante conservare l’attestato di partecipazione che il professionista potrà inviare a Co.Ge.A.P.S tramite la funzione Inserimento crediti mancanti, qualora i tempi di registrazione sul portale fossero eccessivamente in ritardo.
  • Non ci sono limiti per l’acquisizione di crediti in modalità FAD (a distanza) o residenziale: il professionista può scegliere liberamente le modalità che preferisce.
  • L’obbligo di acquisizione dei crediti decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale.

L’Ordine, nel raccomandare la massima collaborazione per l’adempimento agli obblighi formativi, fa presente che gli Ordini non hanno la possibilità di correggere situazioni individuali anche se ritenute errate dal professionista, ma possono solo visualizzare la posizione di ciascun Medico e Odontoiatra. Per qualsiasi situazione non corretta il professionista può rivolgersi al front office del Co.Ge.A.P.S contattabile telefonicamente o via e-mail ai recapiti indicati sul sito.

A seguire link per ricercare eventi formativi ECM:

https://www.fadinmed.it/  eventi formativi a distanza gratuiti

https://ape.agenas.it/tools/eventi.aspx  tutti gli eventi ECM accreditati in Italia

https://www.medicivicenza.org/index.php/aggiornamento-ecm.html eventi pubblicati sul sito dell’Ordine